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Gli Enti privati sono tenuti alla stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta con clausola di esclusione del beneficio della preventiva escussione fino alla concorrenza di 35000 per i Corsi di Dottorato di durata triennale per ciascuna borsa finanziata e di 50000 per i Dottorati di Ricerca di durata quadriennale per ciascuna borsa finanziata.
Convenzioni Dottorato di Ricerca - Borse finanziate da enti pubblici e privati.
Borse di Dottorato di Ricerca
finanziate da enti pubblici e privati Gli enti pubblici e/o privati interessati a finanziare borse aggiuntive di Dottorato di Ricerca dovranno far pervenire, entro il 31 gennaio di ogni anno, una lettera di intenti con la quale si impegnano al finanziamento della borsa aggiuntiva per l'intera durata del ciclo che si attiverà a partire dall'anno accademico successivo.
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Lo sportello promuove opportunità di stage per giovani diplomati e laureati presso centinaia di aziende convenzionate.
La Sezione stage dell'Università degli Studi di Milano si occupa della promozione, realizzazione e monitoraggio delle esperienze di stage presso aziende ed istituzioni, riservate a studenti e neolaureati della stessa università.
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Il comitato è affiancato dal servizio stage e placement, impegnato nella raccolta e nella promozione di opportunità di stage strettamente riservate a studenti e neolaureati dell'Università Cattolica.
Lavoro, cerco e offro lavoro. Annunci gratuiti, indirizzi utili, offerte, richieste di lavoro, concorsi, associazioni di categorie, sindacati, curiosità, news e molto altro ancora.
E' possibile segnalare altri siti di interesse analogo all'indirizzo: servizi@perlavoro.
Lavoro, cerco, offro - Servizi stage e borse di studio
In ogni caso, consentono di entrare in contatto con le aziende e possono dunque essere considerati, a pieno titolo, due importantissimi (e sempre più utilizzati) strumenti di ingresso sul mercato del lavoro.
Stage e borse di studio costituiscono due diversi momenti di completamento della formazione professionale, e come tali sono regolamentati dalle leggi vigenti.
Di seguito, proponiamo l'elenco di diversi enti, servizi pubblici e privati, aziende che offrono opportunità di stage o di borse di studio.
SportelloStage Regione Lombardia è un servizio di intermediazione tra giovani, imprese ed enti promotori di stage, promosso dalla Regione Lombardia e gestito da FourStars, Associazione Onlus impegnata nell’ambito dei servizi all’impiego.
Il comitato università - mondo del lavoro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si propone di coordinare le iniziative di dialogo e confronto dell'università con le realtà aziendali.
SportelloStage attiva stage efficaci e coerenti alla formazione ed alle attitudini dei candidati.
Le offerte di tirocinio, riservate agli studenti ed ai neolaureati del Politecnico di Milano, sono direttamente consultabili sul sito www.
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Quindi, l’azione dei privati si specializza nei contesti più coerenti con le differenti motivazioni e, al limite, dallo scontro fra distinte concezioni dell’azione privata si passa alla collaborazione od alla spontanea delimitazione dei compiti rispettivi.
In fondo, l’offerta di servizi di lavoro interinale e di collocamento privato comporta investimenti, strumenti e metodi di matrice capitalistica.
Infatti, in un rapporto negoziale, spetta all’ente pubblico assicurare che i comportamenti dei suoi collaboratori siano coerenti ai principi costituzionali ed ai criteri di imparzialità, di buon andamento e di economicità i quali devono caratterizzare qualunque attività istituzionale, comprese quelle di politica attiva.
Le strutture di collocamento privato, fra cui si iscrivono imprese votate al guadagno, si possono occupare dei disabili, ma, qualora la disciplina specifica inviti ad accordi per una più lineare immissione in azienda, si identifica una area riservata a chi sia mosso da motivazioni ideali.
Le nicchie del mercato non sono coperte dagli organi pubblici, già in difficoltà a paragone delle più frequenti richieste delle aziende tradizionali.
La crisi del sistema pubblico ha imposto uno sbocco verso forme di solidarietà privata; per converso, la stessa crisi ha suggerito al nostro legislatore di lenirne gli effetti conferendo agli esponenti del sociale" un ruolo significativo, con vari supporti.
Ancora prima, non esiste un mercato del lavoro delle organizzazioni senza scopo di lucro, almeno qualora si passi al ragionamento giuridico dalle valutazioni economiche.
Sarebbe forse stato negli auspici del legislatore contenere una sorta di del lavoro, allargando l’intervento di organizzazioni solidaristiche, ma rimasto un preciso ostacolo, determinato dalla necessaria disponibilità di risorse e dalla preparazione tecnica.
Se mai, vi sono frammenti di una complessiva politica, senza il presidio di un potere unitario e senza servizi capillari.
La partecipazione dei privati al governo del mercato del lavoro e lo spazio delle organizzazioni senza scopo di lucro.
Dal punto di vista economico, tali enti possono essere iscritti in un concetto allargato di sociale", ma ciò non possibile sul piano giuridico, poiché lo strumento prescelto per sua natura coerente con lo svolgimento di attività economiche, proiettate al profitto.
381 del 1991, perché queste ultime non si propongono compiti riguardanti il mercato del lavoro.
Peraltro, con itinerari disordinati, le ultime leggi vogliono temperare consistenti fenomeni di delle funzioni di intermediazione fra offerta e domanda di lavoro assegnando responsabilità significative ad enti privati animati da intenti di socialità.
Se mai, nella costruzione dei servizi per l’impiego, le competenti strutture provinciali e regionali dovrebbero modulare le loro proposte sugli interessi di tutti i potenziali datori e, quindi, dovrebbero soddisfare non solo le generiche aspettative delle aziende, ma quelle più settoriali di organizzazioni senza finalità lucrative.
In modo opposto, le cooperative sociali devono consentire a tutti, anche alle persone con più gravi disagi, di partecipare in pieno al mercato, con pari dignità e con la prospettiva di trovare sistemazioni stabili e di piena soddisfazione morale e patrimoniale, laddove possibile.
Lo scopo solidaristico (quando sia autentico) si ripercuote sull’iniziativa e sulla relativa organizzazione.
Qualora le necessità pubbliche possano essere raggiunta anche dalle imprese, non vi ragione per rinunciare a valorizzare la concorrenza fra privati.
Fra l’interesse pubblico e quello privato solidaristico resta una nitida differenza, poiché il primo identificato per legge ed il secondo trova spiegazione nelle convinzioni ideali e, quindi, in una prospettiva di libertà, tutelata dagli artt.
Come potenziali datori, le organizzazioni non lucrative possono esercitare la loro autonomia contrattuale ed individuare i lavoratori meglio coerenti con il loro obbiettivo.
Meglio avrebbe fatto il legislatore a rinunciare al potere di imperio ed a passare sempre a meccanismi di incentivazione.
Libertà contrattuale delle organizzazioni senza scopo di lucro e poteri pubblici di governo del mercato del lavoro.
La forte presenza delle cooperative sociali seleziona segmenti del mercato presidiati solo da tali attori, con una sorta di canale non già preferenziale, ma quasi esclusivo per l’inserimento lavorativo.
In larga parte, tali prestatori di opere presentano situazioni di difficoltà fisica, sociale, psicologica, definite in vario modo da più interventi normativi, non sempre coordinati.
Le ragioni possono diverse; in primo luogo, l’entità degli investimenti può avere scoraggiato i soggetti animati da intenti solidaristici.
Se mai, agli organismi ministeriali periferici prima, e ora alle Regioni ed alle Province, si può addebitare la scarsa capacità di sovvenire alle necessità di un segmento ridotto del complessivo mercato; le organizzazioni non lucrative devono trovare forme differenti di aiuto all’incontro fra domanda ed offerta, senza potere contare sui servizi pubblici, soprattutto per i lavoratori di più elevata professionalità e, quindi, per quelli cui più si chiede di accettare e propugnare il fine etico e solidaristico.
Recenti interventi normativi hanno attribuito uno spazio crescente alle organizzazioni senza scopo di lucro nella regolazione del mercato del lavoro.
Di fronte a questo elemento privatistico, l’incentivazione dell’attività e la collaborazione con le amministrazioni devono essere in relazione a riscontrabili connessioni fra interessi diversi.
La sorte di tali forme di concorrenza può essere decisa dalla differente natura delle relazioni di lavoro (in senso lato).
Non a caso, molte cooperative sociali nascono a fianco di organismi dediti all’assistenza a soggetti tossicodipendenti o ai margini di centri rivolti ai disabili.
In fondo, si maschera dietro scopi ideali l’opportunistica ricerca di occasioni di guadagno, per il ricorso ad incentivazioni di varia natura.
In tale veste, gli enti privati divengono tasselli di un ipotetico disegno del mercato o, meglio, sono inseriti dal legislatore in un faticoso e non compiuto tentativo di creare strumenti per un governo di fatto irrealizzato, ma il quale resta negli auspici.
Per la categoria definita alla lettera il legislatore ha avuto una intuizione felice, comprendendo che, meglio di altri, i privati con apposite competenze e motivazioni culturali avrebbero potuto agevolare il transito di persone con elementi di disagio verso una vita attiva, a vari livelli ed in differenti contesti.
Il limite della recente legislazione e della prassi di troppi enti di sottintendere una sorta di equivalenza fra gli interessi pubblici e quelli privati non lucrativi.
In generale, non censurabile questa costante utilizzazione di percorsi contrattuali per l’organizzazione degli apparati amministrativi; anzi, sarebbe singolare se, di fronte alle attuali, oggettive e gravi difficoltà, le amministrazioni pretendessero di rinunciare agli apporti di possibili interlocutori, i cui contributi possono dare impulso all’istituzione di efficienti servizi.
Tali indicazioni non vogliono trasformare le cooperative sociali in una sorta di consulenti per la migliore accoglienza dei disabili, né l’intero problema del collocamento obbligatorio può essere così risolto.
3481 del 1991 non fosse stata spesso rinnegata nei fatti, la politica attiva del lavoro avrebbe dovuto tenere in forte considerazione le cooperative sociali, attribuendo vantaggi rilevanti in cambio di un simile supporto a persone in stato di bisogno.
In tale nuovo orizzonte, la netta maggioranza delle attività devolute per convenzione a soggetti privati dovrebbe cadere nell’area di competenza di chi sia autorizzato al collocamento privato.
Non detto che a questi meritori obbiettivi si accompagnino risultati convincenti; peraltro, a chi, in oggettive difficoltà personali e, talvolta, economiche, si affacci sul mercato, l’ordinamento deve presentare più opportunità.
In sostanza, vi da domandarsi se il perseguimento dell’interesse pubblico possa avere luogo in modo più efficiente mediante la collaborazione con i privati animati da intenti solidaristici.
una sorta di automatica preferenza per associazioni e società cooperative a paragone delle aziende, poiché occorre imparzialità anche in relazione alle differenti ispirazioni dei soggetti.
Anzi, dovrebbero scomparire diversità come quella citata in tema di assunzioni obbligatorie delle società di produzione e lavoro e, quindi, delle cooperative sociali.
Pertanto, le organizzazioni senza fine di lucro non sono mai strumenti di politiche pubbliche, né sarebbe accettabile una concezione organicistica dei rapporti; per converso, l’amministrazione non può essere scambiata per un mecenate, ma deve sempre mirare al suo scopo pubblico.
L’idea stessa delle imprese cooperative sociali (di tipo per usare il lessico consueto) sottintende l’accettazione di una presenza capillare del sociale" nel mercato del lavoro, per agevolare la collocazione di chi abbia specifiche debolezze.
Simili soluzioni possono essere di aiuto alle istituzioni, per le quali si aprono prospettive di risparmio nell’offerta dei servizi pubblici, ma alterata senza una ragionevole giustificazione una concorrenza piena fra le differenti attività private.
Solo così tale contributo si potrà accreditare, per la sua capacità di trovare risposte convincenti alle necessità occupazionali, con il ricorso all’inventiva ed alla disponibilità di ciascun gruppo più che con una preferenziale cooperazione con gli enti pubblici.
In particolare, per lo meno nella prospettiva giuridica, sarebbe illusorio immaginare una strutturale contrapposizione fra un mercato del lavoro delle organizzazioni con o senza scopo di lucro soggettivo.
Peraltro, non deve essere questa la strategia per una incisiva presenza del sociale" nel mercato del lavoro.
Il nostro diritto identifica come preferenziale area di intervento per le organizzazioni senza scopo di lucro i segmenti dell’offerta con maggiori problemi a reperire una soddisfacente collocazione professionale, quindi le cosiddette fasce deboli.
Resta articolato il giudizio sulle singole soluzioni normative, ma, in generale, almeno in questa materia, non irragionevole privilegiare chi non veda nel lavoro una ma il fine di una azione basata su convinzioni non egoistiche.
Fermo l’esteso riconoscimento dell’autonomia contrattuale nella stipulazione di un negozio di lavoro, i principi sull’incontro fra domanda ed offerta non mettono a repentaglio il raggiungimento dell’obbiettivo ideale e devono essere applicati per intero a qualsiasi datore.
Fra le disposizioni meno incisive volte a valorizzare il ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro si iscrivono quelle che le stesse strutture pongono in potenziale contrapposizione con le imprese votate al profitto, sia nell’esecuzione di servizi di collocamento privato (a proposito dei quali si contempla l’autorizzazione ad organismi non commerciali), sia nell’offerta di prestazioni di lavoro interinale, per cui si fa piuttosto riferimento alle società cooperative.
In primo luogo, la disciplina dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro non in funzione esclusiva o principale dell’interesse dell’organizzazione, ma deve assicurare equilibrio fra tale interesse e quello del singolo alla ricerca di una collocazione professionale, ai sensi dell’art.
Non si vede perché le organizzazioni senza scopo di lucro si dovrebbero sottrarre agli obblighi che qualsiasi soggetto incontra sul mercato del lavoro.
Tali ultimi non sono solo affidati agli apparati amministrativi, sempre più in difficoltà a giustificare le ragioni del loro persistere, ma a chi, da privato e con la connessa, auspicabile efficienza, voglia dare un contributo a facilitare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Organizzazioni senza scopo di lucro e mercato del lavoro
Si può discutere se la categoria delle organizzazioni non lucrative si possa estendere fino a ricomprendere tutte le società cooperative di produzione e lavoro, ma vi sono pochi dubbi per quelle sociali.
In definitiva, se si considerano le organizzazioni senza obbiettivi di profitto, quali datori che si presentino sul mercato, si può riconoscere solo l’operare del diritto comune.
Per lo scarso successo riscosso nell’esperienza di questi anni, non sono state fruttuose le disposizioni che hanno inteso allargare ad organismi non lucrativi la possibilità di offerta in ordine sia al collocamento privato, sia al lavoro interinale.
Questo processo può condurre ad una sorta di divaricazione fra un mercato del lavoro delle fasce deboli (dominato da organizzazioni senza fine di lucro) ed uno dei segmenti medio - alti, all’insegna del prorompere di logiche di azienda, utilizzate anche da organizzazioni non lucrative, le quali, nel presentarsi su questi orizzonti, adottano le tecniche delle imprese votate al profitto.
Ne derivano regole omogenee per i dipendenti e per i soci - lavoratori, per attribuire le stesse opportunità a tutti coloro che cercano una collocazione professionale.
L’esercizio dell’autonomia negoziale alla base della costituzione di strutture proiettate a perseguire scopi rilevanti per le istituzioni, ma realizzati con metodi privati.
Nel mercato del lavoro ha ragionevoli motivazioni facilitare l’intervento di organizzazioni senza scopo di lucro, di fronte alle difficoltà degli apparati amministrativi ed alla necessità di coordinare più iniziative per razionalizzare i meccanismi di incontro fra domanda ed offerta.
In carenza, la regolazione del mercato deve tendere all’omogeneità e non alla separazione, poiché non acquistano rilevanza gli elementi di specialità di ciascun soggetto, ma un interesse all’incontro fra la domanda e l’offerta, rispetto al quale difficile distinguere dall’azienda votata al profitto la posizione di associazioni, società cooperative, fondazioni.
La contrapposizione fra lo spazio dell’impresa tradizionale e quello dell’organizzazione con scopi solidaristici ripropone nel nuovo orizzonte della privatizzazione del collocamento l’avversione per il commercio sui destini della persona; se l’art.
Alle cooperative sociali non si chiede di offrire una retribuzione a chi abbia poche opportunità, ma di immettere tali persone in una reale posizione di lavoro, seppure in un contesto più accogliente e consapevole dello stato di difficoltà.
Sarebbe singolare se, come avviene talora, le strutture senza fine di lucro sorgessero solo per la raccolta di contributi o per occasioni offerte dallo Stato o dagli enti locali.
Sarebbe singolare se, a fianco del collocamento obbligatorio, dovessero essere incentivate iniziative di inserimento professionale a matrice speculativa.
Se così fosse, il rapporto fra le amministrazioni e tali enti sarebbe funzionale al perseguimento degli stessi obbiettivi con metodi diversi, ma così non.
Non può neppure essere criticata l’idea di identificare nelle organizzazioni senza fine di lucro i migliori candidati per cooperare con gli apparati pubblici, sia per l’attenzione specifica alle fasce deboli, sia perché chi non agisce per profitto può dare maggiori garanzie di imparzialità.
Per la necessità di operare su larga scala, occorrono ingenti capitali, con l’ovvia aspirazione ad una proporzionata redditività.
In fondo, risultati economici positivi sono arrisi solo a chi abbia applicato in pieno schemi aziendalistici e tendenti alla massima efficienza, quindi a coloro che abbiano trattato il lavoro come una per lo meno se così si intende il ricorso alle tecniche di vendita e di organizzazione tipiche delle più moderne aziende.
A fronte della penuria di strumenti delle amministrazione pubbliche e delle loro tradizionali incapacità di affrontare in modo personalizzato simili casi, a proposito dei quali si accrescono i motivi di complessità, sia sul versante umano, sia su quello professionale, il dinamismo delle cooperative accresce in modo progressivo il loro spazio.
Anzi, per il regime riservato alle società cooperative di produzione e lavoro si denotano avvicinamenti a quello generale delle imprese.
L’accettazione (tardiva di decenni) del fallimento del collocamento pubblico ha posto le premesse per tollerare l’azione di imprese protese al guadagno e per cercare di conservare occasioni per interventi di solidarietà.
Peraltro, tali frequenti manifestazioni di condivisione dell’obbiettivo dell’organizzazione non possono fare identificare per le strutture non lucrative un separato mercato del lavoro.
Sono chiare le ragioni che hanno indotto a pensare ad iniziative del sociale" in simili contesti; queste persone necessitano spesso di articolati supporti, che tocchino differenti profili della loro vita.
E per i loro soci la possibile iscrizione alle liste di mobilità determina un accostamento ai modelli di tutela dei prestatori di opere subordinati, con una espansione di istituti di diritto del lavoro.
Se lavoro non una merce", ormai si accettato che possa essere oggetto di una attività di impresa il servizio riguardante il mercato del lavoro; al tempo stesso, resta una coerente preferenza per azioni che coniughino la flessibilità propria del privato con l’assenza di finalità lucrative.
L’obbiettivo solidaristico non ha natura pubblica, anzi contraddistinto dalla sua dichiarata connotazione privatistica, poiché, non a caso, perseguito con gli strumenti del diritto civile.
Si noti, per il lavoratore non indifferente la natura del potenziale datore, poiché spesso si ravvisa una adesione profonda alla sua dimensione ideale e tale sentimento induce ad accettare condizioni retributive o di tutela inferiori a quelle possibili in una azienda che miri al profitto.
Quindi, come protagoniste del mercato, le organizzazioni senza scopo di lucro devono rispettare il diritto comune; eventuali interventi di favore del legislatore devono essere giustificati da specifici fini di valorizzazione di alcuni enti privati, in ragione del loro obbiettivo ideale.
Quindi, il ricorrente invito all’intervento del sociale" vuole offrire consistenti opportunità di limitare lo spazio crescente delle imprese lucrative.
Quanto più i servizi per l’impiego faticano a replicare alle insistite richieste delle imprese e dei lavoratori, tanto più il legislatore deve avviare esperimenti che rimedino all’inefficienza delle politiche pubbliche, con l’iniziativa di soggetti estranei agli apparati amministrativi.
Anzi, all’opposto, si discerne un principio generale di matrice costituzionale sulla necessaria, piena competizione ed a tale gara (che si traduce in conformi procedure selettive) devono essere ammessi tutti i privati, a prescindere dalle loro finalità.
Quali possibili datori di lavoro, questi enti privati (comunque siano identificati) si devono sottoporre alle stesse regole delle imprese animate dal fine del profitto e soggiacciono al diritto comune, in carenza di deroghe espresse.
A chi offre lavoro si presentano opportunità di soggetti con differenti impostazioni, ma con gli stessi principi giuridici.
Quindi, tali strumenti hanno fatto cadere anche le cooperative sociali di tipo in logiche assistenzialistiche.
In realtà, questo dualismo fra forze economiche protese al profitto ed organismi attenti ad interessi di socialità più nell’impianto normativo che nei comportamenti; se mai, si assiste ad una distinzione di compiti, poiché ciascun soggetto cerca ambiti propizi, di volta in volta, per guadagnare o per realizzare le aspettative di solidarietà.
Anzi, a ragione i vari testi normativi pongono profonde differenze di funzione e di metodi nell’apertura alla collaborazione dei privati.
valutazione: contenuti: enti privati
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